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ALTA LANGA VINO DELL’ ANNO 2025 PER IL PIEMONTE

by • 16 agosto 2025 • CINQUE SENSIComments (0)2104

L’Alta Langa docg è il “Vino dell’Anno Regione Piemonte” per il 2025: la proclamazione ufficiale è avvenuta nella Centrale della Nuvola Lavazza a Torino nell’ambito della settima edizione de La Prima dell’Alta Langa, che ha visto in degustazione oltre 200 cuvées dello spumante Metodo classico piemontese.

Una denominazione dalla produzione contenuta, ma con una storia molto lunga: fu il primo metodo classico a essere prodotto in Italia, fin dalla metà dell’Ottocento, nelle “Cattedrali sotterranee” di Canelli oggi riconosciute Patrimonio dell’Umanità Unesco.

È vinificato con uve Pinot Nero e Chardonnay, in purezza o insieme in percentuale variabile, è esclusivamente millesimato (riporta cioè sempre in etichetta l’anno della vendemmia), può essere bianco o rosato, brut o dosaggio zero e ha lunghissimi tempi di affinamento sui lieviti, come prevede il severo disciplinare di produzione (almeno 30 mesi).

L’Alta Langa bianco ha sfumature da giallo paglierino a oro intenso e aromi che ricordano la frutta bianca e gli agrumi con sentori di crosta di pane. Al palato è armonico, caratterizzato da una delicata sapidità. L’Alta Langa rosé ha un colore rosa cipria o più marcato quando è giovane, l’intensità aromatica tipica del Pinot Nero, con profumi che spaziano dal pompelmo alle spezie.

La zona di origine è situata nella fascia collinare del basso Piemonte alla destra del fiume Tanaro e comprende 149 Comuni delle province di Asti, Alessandria e Cuneo. I terreni collinari su cui coltivare i vitigni di Pinot nero e di Chardonnay devono essere marnosi, calcareo-argillosi, con una fertilità moderata. I vigneti possono essere posizionati solamente in collina, l’altitudine minima deve essere di 250 metri slm, e sono vietati i terreni di fondovalle e umidi. Il disciplinare prevede che ogni vigneto sia composto da almeno 4.000 ceppi ad ettaro (10.000 mq). La produzione delle uve non può superare le 11 tonnellate per ettaro e la resa in mosto di tutte le frazioni della pressatura deve essere inferiore al 65%, così da ricavare esclusivamente la parte derivante dalla polpa.

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